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Sez. 6, Sentenza n. 47457 del 03/11/2003 Cc. (dep. 11/12/2003) Rv. 227828 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Giudizio di ammissibilità sull'opposizione - Motivazione - Contenuto - Valutazione sulla capacità probatoria delle indagini richieste - Legittimità - Esclusione - Ricorso per cassazione - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2003-11-03
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227828-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

Nel disporre l'archiviazione "de plano" nonostante l'opposizione proposta dalla persona offesa, ai sensi dell'art. 410 comma secondo cod. proc. pen., il giudice deve limitare il giudizio di ammissibilità sull'opposizione ai soli profili di pertinenza e di specificità degli atti di indagine richiesti, senza valutarne la capacità probatoria, non potendo anticipare, attraverso il decreto, valutazioni di merito in ordine alla fondatezza o all'esito delle indagini suppletive indicate, dal momento che l'opposizione è rivolta esclusivamente a sostituire il provvedimento "de plano" con il rito camerale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 com. 2 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)