Sez. 2, Sentenza n. 432 del 18/01/1980 (Rv. 403801 - 01)
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - DIFFICOLTA INSORTE E DIFETTI DEL PROGETTO E DELLE ISTRUZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - OBBLIGO DI RILEVAZIONE E DI DENUNCIA A CARICO DELL'APPALTATORE - LIMITI.*
APPALTO (CONTRATTO DI) - CORRISPETTIVO - ONEROSITA E DIFFICOLTA DI ESECUZIONE - IN GENERE - DIFFICOLTA INSORTE E DIFETTI DEL PROGETTO E DELLE ISTRUZIONI DEL DIRETTORE DEI LAVORI - OBBLIGO DI RILEVAZIONE E DI DENUNCIA A CARICO DELL'APPALTATORE - LIMITI.*
L'appaltatore, in quanto operante in condizioni di autonomia e in quanto tenuto a seguire le regole dell'arte e ad assicurare un risultato tecnico conforme alle esigenze del committente, e obbligato a rilevare e a denunciare sia le obiettive difficolta eventualmente insorte sia gli eventuali difetti del progetto e delle istruzioni del direttore dei lavori, qualora il conseguimento del risultato ne rimanga prevedibilmente compromesso; tale Obbligo riguarda, peraltro, soltanto le situazioni e le carenze rilevate o rilevabili con la normale diligenza, in relazione alla perizia e alle capacita tecniche da lui esigibili nel caso concreto. (V 129/78, mass n 389424; (V 3102/77, mass n 386654; (V 1/76, mass n 378610).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1662, Cod. Civ. art. 1664, Cod. Civ. art. 1665, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668, Cod. Civ. art. 1669
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)