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Sez. 2, Sentenza n. 129 del 12/01/1978 (Rv. 389424 - 01)

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - APPALTATORE CON AMPI POTERI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO - OBIETTIVE SITUAZIONI O CARENZE DEL PROGETTO PRECLUDENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO DI RENDERNE EDOTTO IL COMMITTENTE - SUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1978-01-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/389424-01

APPALTO (CONTRATTO DI) - RESPONSABILITA - DELLO APPALTATORE - APPALTATORE CON AMPI POTERI DI INIZIATIVA E DI CONTROLLO - OBIETTIVE SITUAZIONI O CARENZE DEL PROGETTO PRECLUDENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'OPERA - OBBLIGO DI RENDERNE EDOTTO IL COMMITTENTE - SUSSISTENZA.*

L'appaltatore, il quale non agisca come nudus minister, condizionato dalle istruzioni ricevute e dalle indicazioni del progetto, ma abbia ampi poteri di iniziativa e di controllo, e tenuto alla realizzazione di un'opera tecnicamente idonea a soddisfare le esigenze del committente, risultanti dal contratto, e, quindi, ha il dovere di rendere edotto il committente medesimo di eventuali obiettive situazioni o carenze del progetto, rilevate o rilevabili con la normale diligenza, che precludano l'utilizzazione dell'opera ai fini pattuiti. (nella specie, i giudici del merito avevano affermato l'inadempienza dell'appaltatore, per aver realizzato un impianto refrigerante in un albergo conforme al progetto, ma non in grado di funzionare, a causa di insufficiente disponibilita di acqua). (V 2343/71, mass n 353224).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1655, Cod. Civ. art. 1667, Cod. Civ. art. 1668

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)