Sez. 1, Sentenza n. 46013 del 29/10/2004 Cc. (dep. 26/11/2004) Rv. 230136 - 01
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime di detenzione differenziata ex art. 41 bis ord. pen. - Applicazione in caso di collegamenti con un'associazione criminale - Prova positiva dei collegamenti - Necessità - Esclusione - Fattispecie.
ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)
Ai fini della sospensione delle regole di trattamento nei confronti dei soggetti condannati per taluno dei delitti menzionati nell'art. 41-bis della legge 26 luglio 1975 n. 354 (cosiddetto ordinamento penitenziario), allorché risultino elementi tali da far ritenere la sussistenza di collegamenti con un'associazione criminale, terroristica o eversiva, non occorre la sua positiva dimostrazione, essendo sufficiente che essa possa essere ragionevolmente ritenuta probabile sulla base degli elementi di volta in volta disponibili. (Nella specie è stata ritenuta sufficiente per l'applicazione del regime speciale di detenzione a norma del citato art. 41-bis la pendenza di procedimenti per altri delitti di criminalità organizzata).
Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)