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Sez. 1, Sentenza n. 39760 del 28/09/2005 Cc. (dep. 31/10/2005) Rv. 232684 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Regime carcerario differenziato - Sospensione applicazione regole di trattamento e istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario - Decreto di proroga - Motivazione - Attualità contatti con cosca criminale di appartenenza - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 2005-09-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/232684-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La proroga della sospensione dell'applicazione delle regole di trattamento e degli istituti previsti dall'Ordinamento penitenziario non presuppone la prova dell'attualità dei contatti tra il detenuto e l'organizzazione criminale di appartenenza, e quindi, con evidente controsenso, la prova del fatto che il detenuto sia riuscito a violare o comunque ad aggirare il regime speciale di detenzione, essendo invece sufficiente che si dimostri la permanenza attuale dei pericoli per l'ordine e la sicurezza. (La Corte nella specie ha ritenuto adeguatamente motivato il decreto di proroga con il richiamo all'attualità dell'attività criminale dell'organizzazione di appartenenza, alla presenza al suo interno di latitanti in posizione di vertice, alla permanenza del ruolo di capo del detenuto, ruolo che all'interno di Cosa nostra non si perde, bensì si accresce in occasione della detenzione, salva una dissociazione che nel caso di specie non era intervenuta).

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)