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Sez. 1, Sentenza n. 15428 del 16/03/2004 Cc. (dep. 31/03/2004) Rv. 227759 - 01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO) | Sospensione delle regole del trattamento nei confronti di detenuti per determinati reati - Avvenuta espiazione della parte di pena riferibile a tali reati - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2004-03-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/227759-01

ISTITUTI DI PREVENZIONE E DI PENA (ORDINAMENTO PENITENZIARIO)

La sospensione delle regole del trattamento, ai sensi dell'art. 41 bis, comma secondo, dell'ordinamento penitenziario, può legittimamente trovare applicazione anche nel caso di avvenuta espiazione della parte di pena riferibile ai reati di cui all'art. 4 bis, comma primo, primo periodo, del medesimo ordinamento, dovendosi comunque il soggetto considerare "detenuto" anche per tali reati, in base al principio della unicità della pena stabilito dall'art. 76, comma primo, cod. pen., né potendosi far luogo allo scioglimento del cumulo - come invece nel caso in cui tale operazione sia finalizzata alla possibilità di fruizione dei benefici penitenziari - in quanto non trattasi di verificare la permanenza o meno di quello che, in base al citato art. 4 bis, costituisce solo un ostacolo formale all'applicazione dei suddetti benefici (di regola concedibili, in mancanza di detto ostacolo, a tutti i detenuti), ma di verificare invece se, in concreto, il soggetto, condannato anche per delitto compreso tra quelli di cui all'anzidetta disposizione normativa (quale richiamata nell'art. 41 bis, comma secondo) e tuttora nella condizione giuridica di "detenuto", sia da considerare ancora in collegamento con un'associazione criminale, terroristica o eversiva e per ciò pericoloso, come può avvenire anche quando risulti già espiata una parte della pena complessiva corrispondente a quella inflitta per il summenzionato delitto.

Riferimenti normativi: Legge 26/07/1975 num. 354 art. 4 bis CORTE COST. PENDENTE, Legge 26/07/1975 num. 354 art. 41 bis CORTE COST. PENDENTE, Cod. Pen. art. 76 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)