Sez. 2, Sentenza n. 2965 del 20/03/1998 (Rv. 513794 - 01)
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO | Immobile costruito sul fondo del vicino - Domanda di demolizione - Deduzione di violazione delle norme sulle distanze in genere - Assenza di specifico riferimento alle norme regolamentari richiamate dalle disposizioni del codice civile - Accoglimento della domanda, in appello, in base alla riscontrata violazione delle norme regolamentari applicabili - Vizio di ultrapetizione - Esclusione - Acquisizione della conoscenza di tali norme in assenza di attività probatoria delle parti - Ammissibilità - Omessa considerazione delle dette norme nella sentenza di primo grado - Irrilevanza.
PROPRIETÀ - LIMITAZIONI LEGALI DELLA PROPRIETÀ - RAPPORTI DI VICINATO - NORME DI EDILIZIA - VIOLAZIONE - EFFETTI - DEMOLIZIONE ED ORDINE DI RIDUZIONE IN PRISTINO
Quando la richiesta di demolizione di un immobile costruito dal vicino venga fondata sulla violazione delle prescritte distanze legali senza specifico riferimento alle norme regolamentari richiamate dalle disposizioni del codice civile, non è viziata da extrapetizione la sentenza del giudice di merito che abbia accolto la domanda, accertando la violazione alla stregua dei criteri normativi identificabili e applicabili d'ufficio, ivi comprese le norme regolamentari non espressamente invocate dalla parte, senza che a ciò sia d'ostacolo, né la circostanza che di tali norme (costituite nella specie da quelle contenute nel piano regolatore generale del Comune di Roma approvato con d.P.R. 16 dicembre 1965) il giudice abbia acquisito conoscenza senza alcun supporto probatorio della parte interessata né che - trattandosi di pronunzia resa in grado d'appello - alle suddette norme regolamentari la sentenza di primo grado non abbia fatto riferimento, atteso il dovere del giudice di inquadrare nell'esatta disciplina giuridica il rapporto dedotto, con il solo limite del divieto di immutare il "petitum" o la causa petendi o di introdurre nuovi elementi nel tema controverso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 873, Cod. Proc. Civ. art. 112
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)