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Sez. L, Sentenza n. 4180 del 21/03/2003 (Rv. 561305 - 01)

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE | Controversie in materia di previdenza e assistenza - Ricorso introduttivo del giudizio recante compiuta indicazione dei fatti materiali - Omessa Formulazione in capi separati - Decadenza dalla relativa istanza istruttoria - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-03-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/561305-01

PROVA CIVILE - TESTIMONIALE - AMMISSIONE (PROCEDIMENTO) - MODO DI DEDUZIONE - CAPITOLI DI PROVA - SPECIFICAZIONE

Nel rito del lavoro e, in particolare nella materia della previdenza ed assistenza, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, la norma di cui all'art. 244 cod. proc. civ., secondo la quale la prova testimoniale deve essere dedotta con indicazione specifica dei fatti, formulati in articoli separati, sui quali ciascuna persona deve essere interrogata, va interpretata alla luce del disposto dell'art. 421 cod. proc. civ., sui poteri officiosi del giudice del lavoro, e dell'art. 420 cod. proc. civ. sulla funzione integrativa del libero interrogatorio, sicché, quando i fatti materiali siano compiutamente enunciati nel ricorso introduttivo del giudizio, il giudice non può rigettare la richiesta di prova testimoniale sol perché i fatti non sono capitolati a norma dell'art. 244 cod. proc. civ..

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 244 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 420 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)