Sez. L, Sentenza n. 6592 del 20/05/2000 (Rv. 536732 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE | Controversie in materia di previdenza e assistenza - Poteri istruttori di ufficio - Esercizio - Doverosità - Presupposti - Approfondimenti richiesti dalle risultanze istruttorie - Rilevanza - Fattispecie relativa a domanda di rendita da malattia professionale e a mancata valorizzazione da parte del giudice di appello della indispensabilità della richiesta prova testimoniale.
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - PROVA - POTERI DEL GIUDICE
Nel rito del lavoro e, in particolare nella materia della previdenza ed assistenza, dove, per la particolare natura dei rapporti controversi il principio dispositivo va contemperato con quello di ricerca della verità materiale, quando le risultante di causa offrono significativi dati di indagine, non può farsi meccanica applicazione della regola formale di giudizio fondata sull'onere della prova, ma occorre che il giudice, ove reputi insufficienti le prove già acquisite, eserciti il potere - dovere di provvedere di ufficio agli atti istruttori sollecitati da tale materiale e idonei a superare l'incertezza sui fatti costitutivi dei diritti in contestazione, senza che a ciò sia di ostacolo il verificarsi di preclusioni o decadenze in danno delle parti. (Fattispecie relativa a domanda di riconoscimento di rendita da malattia professionale, rigettata benché la consulenza tecnica avesse evidenziato una ipoacusia derivante da trauma sonoro; la S.C. ha annullato con rinvio, per violazione degli artt. 421 e 437 cod. proc. civ., la sentenza impugnata che aveva respinto la richiesta di prova testimoniale sulle condizioni ambientali della prestazione lavorativa, erroneamente ritenendo rinunciata quella formulata in primo grado, solo perché la parte non aveva insistito per la sua ammissione, e considerando non utile a superare una decadenza ormai verificatasi la specificazione dell'oggetto della prova compiuta in appello, senza tener conto invece della indispensabilità della prova stessa).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)