Sez. L, Sentenza n. 8468 del 28/05/2003 (Rv. 563632 - 01)
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI | Malattia non tabellata o infermità dipendente da causa di servizio - Onere della prova gravante sul lavoratore - Contenuto - Allegazioni relative alle mansioni svolte - Non contestazione - Conseguenze - Uso dei poteri officiosi -Configurabilità - Mancato esercizio - Conseguenze - Fattispecie.
IMPIEGO PUBBLICO - IMPIEGATI E AGENTI DELLE FERROVIE DELLO STATO - MALATTIE E INFORTUNI
In materia di rendita per malattie professionali non tabellate, oppure di tutela della causa di servizio, il lavoratore ha l'onere di provare l'esistenza della malattia, le caratteristiche morbigene della lavorazione ed il rapporto eziologico tra quest'ultima e la tecnopatia. Tuttavia, qualora l'allegazione delle mansioni svolte non sia contestata da controparte, il giudice è abilitato all'uso dei poteri officiosi, in primo luogo mediante il libero interrogatorio, che ha anche funzione integrativa degli atti di costituzione. Il mancato esercizio di tali poteri da parte del giudice d'appello, soprattutto nel caso in cui il primo giudice abbia ritenuto la domanda sufficientemente spiegata in punto di descrizione dei caratteri morbigeni delle lavorazioni svolte, non è direttamente denunziabile in sede di legittimità, ma può tradursi in un vizio di illogicità della decisione e condurre alla cassazione della sentenza per questo motivo. (Nella specie, relativa a dipendente delle Ferrovie dello Stato, la S.C. ha rilevato che, avendo il datore di lavoro preventivamente catalogato tutte le mansioni al proprio interno, valutandone il profilo di rischio e riportandole in un fascicolo sanitario personale, il giudice del merito ha comunque l'obbligo di valutare se l'indicazione succinta delle mansioni svolte possa assolvere l'onere allegatorio, riassumendo in una definizione qualificatoria le modalità lavorative già a conoscenza del datore di lavoro).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 420 com. 1 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 421 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 437 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 175, Cod. Proc. Civ. art. 183 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 3, Cod. Proc. Civ. art. 360 n. 5, Legge 30/06/1965 num. 1124 art. 3 CORTE COST., Legge 26/03/1958 num. 425 art. 208
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)