Sez. L, Sentenza n. 16065 del 17/08/2004 (Rv. 575799 - 01)
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE | Diritto agli onorari per la partecipazione all'udienza di prova - Udienza di nomina del consulente tecnico - Configurabilità del diritto - Esclusione.
AVVOCATO E PROCURATORE - ONORARI - TARIFFE PROFESSIONALI - IN GENERE
Gli onorari di avvocato previsti al n. 16 della tabella a) allegata al decreto del Ministero di grazia e giustizia 5 ottobre 1994 n.585 per la partecipazione alla udienza di prova ed i relativi diritti non sono dovuti in relazione all'udienza nella quale viene conferito incarico al consulente tecnico, non costituendo di regola la consulenza tecnica - salvo valutazione ex post da effettuarsi in relazione alle circostanze del caso concreto - fonte autonoma ed oggettiva di prova e non potendosi estendere la previsione della norma al di fuori dei mezzi di prova disciplinati specificamente come tali dal codice di rito.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 61, Cod. Proc. Civ. art. 116 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., DM Grazia e Giustizia 05/10/1994
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)