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Sez. 5 - , Ordinanza n. 31610 del 06/12/2018 (Rv. 652106 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Cessione di azienda - Responsabilità del cessionario per obbligazioni tributarie - Disciplina speciale - Operatività - Limiti.
Stato
decisa il 2018-12-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/652106-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - REPRESSIONE DELLE VIOLAZIONI DELLE LEGGI FINANZIARIE - SANZIONI CIVILI E AMMINISTRATIVE - IN GENERE

In tema di cessione di azienda, la disciplina dettata dall'art. 14 del d.lgs. n. 472 del 1997, quanto alla responsabilità del cessionario per le obbligazioni tributarie, è una norma speciale rispetto all'art. 2560, comma 2, c.c., sulla quale prevale, pertanto, per i profili oggetto di specifica regolamentazione, che prevede un regime distinto di detta responsabilità in ragione della conformità o meno della cessione alla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2560, Decreto Legisl. 18/12/1997 num. 472 art. 14

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)