Sez. 3, Sentenza n. 3983 del 28/11/1975 (Rv. 378271 - 01)
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICAZIONE CONVENZIONALE - VOLONTA DELLE PARTI - MANIFESTAZIONE - MODALITA.*
TRASPORTI - CONTRATTO DI TRASPORTO (DIRITTO CIVILE) - INTERNAZIONALE - DI MERCI SU STRADA - CONVENZIONE DI GINEVRA DEL 19 MAGGIO 1956 - APPLICAZIONE CONVENZIONALE - VOLONTA DELLE PARTI - MANIFESTAZIONE - MODALITA.*
In tema di contratto di trasporto internazionale di merci su strada, l'applicabilita della particolare normativa contenuta nella convenzione di Ginevra in data 19 maggio 1956 - resa esecutiva in Italia con la legge 6 dicembre 1960 n 1621 - e condizionata ad una concreta Determinazione di volonta delle parti, che puo essere manifestata attraverso l'inserimento nella lettera di vettura dell'indicazione di cui all'art 6 paragrafo primo, lettera k (e cioe: 'che il trasporto e assoggettato, nonostante qualunque clausola contraria, al regime stabilito dalla presente convenzioné), come pure risultare, in Mancanza della lettera di vettura, dalla disciplina negoziale verbalmente stipulata dalle parti, provabile, a tali effetti, con qualsiasi mezzo di prova normalmente consentito.*
Riferimenti normativi: Tratt. Internaz. 19/05/1956 num. 6, Legge 06/12/1960 num. 1621
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)