Sez. 3, Sentenza n. 3929 del 05/07/1984 (Rv. 435887 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - MANCATA COMUNICAZIONE AD OPERA DEL PROCURATORE COSTITUITO - IRRILEVANZA - RAPPRESENTANZA LEGALE - PERSISTENZA.*
PROCEDIMENTO CIVILE - INTERRUZIONE DEL PROCESSO - PERDITA DELLA CAPACITÀ PROCESSUALE DI UNA DELLE PARTI - RAPPRESENTANZA LEGALE DEL MINORE - RAGGIUNGIMENTO DELLA MAGGIORE ETÀ - MANCATA COMUNICAZIONE AD OPERA DEL PROCURATORE COSTITUITO - IRRILEVANZA - RAPPRESENTANZA LEGALE - PERSISTENZA.*
La cessazione della rappresentanza legale per il raggiungimento della maggiore età del rappresentato, ancorché risulti dagli Atti, opera come causa di interruzione del processo solo dopo che sia stata dichiarata o notificata dal procuratore costituito a norma dell'art. 300 cod. proc. civ., con la conseguenza che, in Mancanza di tali attività, quell'evento non ha alcuna Rilevanza sull'ulteriore svolgimento del processo. Pertanto, se la cessazione della rappresentanza legale del genitore non viene dichiarata nei termini descritti dal procuratore del genitore, il processo prosegue, rimanendo immutato il rapporto processuale come se la modificazione dello status non si fosse verificata. (V 1228/84, mass n 433371; (Conf 984/71, mass n 350938; (Conf 767/70, mass n 346056).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 75 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 300 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)