Sez. 2, Sentenza n. 8466 del 11/04/2006 (Rv. 588438 - 01)
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE | Provvedimento prefettizio di sospensione provvisoria - Opposizione dinanzi all'a.g.o. ai sensi degli artt. 22 e 23 legge n. 689 del 1981 - Proponibilità - Pregiudizialità dell'azione penale o dell'opposizione alla sanzione amministrativa pecuniaria - Esclusione.
CIRCOLAZIONE STRADALE - CONDUCENTE DEI VEICOLI - PATENTE DI ABILITAZIONE ALLA GUIDA - SOSPENSIONE
La sospensione provvisoria della patente di guida di cui all'art. 223 del Codice della Strada è un provvedimento amministrativo provvisorio con funzione cautelare, di esclusiva spettanza prefettizia, rispetto al quale non si pongono in posizione di pregiudizialità né l'esercizio dell'azione penale per reati da circolazione stradale, cui la sospensione sia connessa, né l'eventuale ricorso amministrativo o giudiziario avverso la contestazione della violazione delle norme in materia di circolazione stradale. Avverso l'ordinanza del prefetto che dispone l'applicazione in via provvisoria del provvedimento cautelare di sospensione della patente di guida è pertanto immediatamente ed autonomamente proponibile l'opposizione giurisdizionale a sanzione amministrativa, ai sensi degli artt. 22 e 23 della legge n. 689 del 1981.
Riferimenti normativi: Legge 24/11/1981 num. 689 art. 22 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 art. 23 CORTE COST., Cod. Strada art. 223
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)