Sez. 2, Sentenza n. 7858 del 04/08/1990 (Rv. 468565 - 01)
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN CONDOMINIO DI GESTIONE - PRESUPPOSTI.*
EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - IN GENERE - COSTITUZIONE DI UN CONDOMINIO DI GESTIONE - PRESUPPOSTI.*
L'art. 18 del d.P.R. n. 2 del 1959, il quale prevede l'istituzione di un condominio di gestione fra gli assegnatari di alloggi popolari non ancora in proprietà, per l'amministrazione autonoma dei servizi comuni, in conformità di un regolamento particolare per le cooperative o delle norme generali del codice civile, costituisce espressione di un principio generale già sancito dall'art. 203 del testo unico dell'edilizia economica e popolare (richiamato dal successivo d.l. C.P.S. n. 399 del 1947), applicabile sia agli assegnatari in locazione semplice, sia agli assegnatari con patto di futura vendita, i quali hanno maggiore interesse alla manutenzione dell'immobile e danno perciò maggiore affidamento di corretta gestione dei servizi comuni, senza che sia necessario per la Costituzione del condominio di gestione che gli alloggi popolari assegnati siano stati tutti previamente riscattati atteso che l'art. 9 della legge n. 231 del 1962 non esclude che anche in precedenza gli enti costruttori dei fabbricati possano delegare la gestione degli immobili ai locatori con o senza patto di futura vendita, secondo le norme sopra citate. (V 5620/82, mass n 423388; (V 645/77, mass n 384212).*
Riferimenti normativi: Regio Decr. 28/04/1938 num. 1165 art. 203, Decr. Leg. Capo Provv. Stato 08/05/1947 num. 399, DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18, Legge 27/04/1962 num. 231 art. 9
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)