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Sez. 1, Sentenza n. 645 del 14/02/1977 (Rv. 384212 - 01)

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - CONDOMINIO DEGLI ASSEGNATARI ANTERIORE AL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA DEGLI ALLOGGI - FINALITA - LEGITIMATIO AD CAUSAM DI DETTO CONDOMINIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*
Stato
decisa il 1977-02-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/384212-01

EDILIZIA POPOLARE ED ECONOMICA - ASSEGNAZIONE - POSIZIONI SOGGETTIVE - CONDOMINIO DEGLI ASSEGNATARI ANTERIORE AL TRASFERIMENTO IN PROPRIETA DEGLI ALLOGGI - FINALITA - LEGITIMATIO AD CAUSAM DI DETTO CONDOMINIO - SUSSISTENZA - LIMITI.*

Il condominio degli assegnatari di alloggi popolari ed economici, costituito anticipatamente rispetto all'effettivo trasferimento in proprieta degli alloggi ai sensi dell'art 18 DPR 17 gennaio 1959, n 2, mira a realizzare finalita di gestione secondo schemi solo formalmente corrispondenti a quelli del condominio in senso tecnico, in quanto gli ex inquilini, proprietari inspe, nella loro qualita di mandatari dell'ente originario proprietario, vengono investiti di poteri gestionali come se le loro posizioni fossero di proprieta e comproprieta per effetto di un fictio iuris. Ne consegue che il condominio degli assegnatari e fornito di legitimatio ad causam solo per agire in giudizio per regolare la gestione delle cose come se fossero comuni, nel presupposto - pacifico in fatto - di tale loro qualita, mentre la legittimazione deve essere esclusa non solo quando il condominio faccia valere il proprio diritto alla comunione, ma anche quando la contestazione relativa all'uso e al godimento delle cose comuni non riguardi un mero corollario dell'utilizzazione generale (incontestata) della cosa, ma venga a investire la stessa inerenza del bene alla comunione, come nel caso in cui la pretesa venga fatta valere nei confronti dell'ente, originario proprietario, che non abbia dismesso agli assegnatari il possesso delle cose contestate e si sia comunque riservata la proprieta di singoli appartamenti o piani nell'istituendo condominio di diritto sostanziale.*

Riferimenti normativi: DPR 17/01/1959 num. 2 art. 18

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)