Sez. 6, Sentenza n. 241 del 14/01/2000 Cc. (dep. 01/02/2000) Rv. 216332 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Persona offesa dal reato - Persona fisica rappresentante dell'ente pubblico - Esclusione - Ente pubblico - Sussistenza - Conseguenze in tema di procedimento di archiviazione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Parte offesa del reato di omissione di atti di ufficio, di cui al primo comma dell'art. 328 cod. pen., è l'ente pubblico e non la persona fisica del titolare di un suo organo al momento del fatto: a quest'ultimo, pertanto, non compete l'avviso relativo alla richiesta di archiviazione (Nella specie, la doglianza di non essere stato messo in grado di partecipare alla udienza camerale relativa alla archiviazione era stata formulata da un procuratore della repubblica cessato dalla carica).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Cod. Pen. art. 368, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 408 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 408 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)