Sez. 6, Sentenza n. 4316 del 04/11/1997 Cc. (dep. 09/01/1998) Rv. 211123 - 01
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Fattispecie di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. - Persona offesa - È soltanto la pubblica amministrazione - Privato danneggiato - Legittimazione a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione - Esclusione.
REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE
Nel reato di rifiuto di atti di ufficio previsto dall'art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è soltanto la pubblica amministrazione, in quanto il bene giuridico protetto in tale fattispecie è il buon andamento della pubblica amministrazione, potendo il privato risentire solo eventualmente, e quindi quale soggetto danneggiato, dalla condotta antigiuridica del pubblico ufficiale; e ciò a differenza dalla ipotesi di cui al primo comma del medesimo articolo, a cui deve riconoscersi natura plurioffensiva. Ne consegue che nella prima ipotesi il soggetto privato (nella specie, il Codacons, associazione per la tutela dei consumatori, e quindi ente esponenziale di interessi diffusi), non avendo qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione alla richiesta di archiviazione formulata dal pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 328 com. 1, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)