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Sez. 6, Sentenza n. 40594 del 29/05/2008 Cc. (dep. 30/10/2008) Rv. 241482 - 01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE | Fattispecie di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen. - Persona offesa - Individuazione - Privato danneggiato - Esclusione - Conseguenze - Richiesta di archiviazione formulata dal P.M. - Legittimazione del privato a proporre opposizione - Esclusione.
Stato
decisa il 2008-05-29
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/241482-01

REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE - DELITTI - DEI PUBBLICI UFFICIALI - OMISSIONE O RIFIUTO DI ATTI DI UFFICIO - IN GENERE

Nel reato di rifiuto di atti d'ufficio di cui all'art. 328, comma primo, cod. pen., persona offesa è soltanto la P.A. e non il privato, che può risentire solo eventualmente, quale persona danneggiata, della condotta antigiuridica del pubblico ufficiale. Ne consegue che il soggetto privato, non assumendo la qualità di persona offesa, non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta di archiviazione formulata dal P.M..

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Cod. Pen. art. 328 com. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)