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Sez. 3, Sentenza n. 24370 del 16/11/2006 (Rv. 593353 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI | Responsabilità civile dei magistrati - Nozione di "dolo" ai sensi della legge n. 117 del 1988 - Consapevolezza di compiere un atto illegittimo con il proposito di ledere i diritti della parte soccombente - Prova - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2006-11-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/593353-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - MAGISTRATI E FUNZIONARI GIUDIZIARI - MAGISTRATI

In tema di responsabilità civile dei magistrati, la nozione di "dolo" cui fa riferimento l'art. 2 della legge n. 117 del 1988 (non dissimile da quella cui faceva riferimento in precedenza l'art. 55, primo comma, n. 1, cod. proc. civ. (abrogato dall'art. 1 del d.P.R. 9 dicembre 1987, n. 497) va intesa nel senso non della semplice volontarietà dell'azione che si assume dannosa, bensì della diretta consapevolezza di compiere un atto giudiziario formalmente e sostanzialmente illegittimo con il deliberato proposito di nuocere ingiustamente ad altri e, segnatamente, in un processo penale, di ledere i diritti dell'imputato; pertanto, affinché possa ritenersi la sussistenza della responsabilità dei giudici, l'attore deve offrire la prova di una simile consapevolezza, ovvero del fatto che, nel caso di specie, l'apertura dell'indagine penale e la richiesta di custodia cautelare a carico dell'imputato fossero state determinate da fini estranei alle esigenze dell'amministrazione della giustizia. (Nella specie, la S.C. ha confermato il decreto impugnato, con il quale la Corte d'appello aveva ritenuto, previa complessivo apprezzamento dell'attività svolta dal magistrato in riferimento al procedimento penale che aveva dato origine all'azione di responsabilità, che la sopravvalutazione, da parte del Pubblico Ministero, di alcuni elementi di accusa obiettivamente esistenti non fosse idonea, di per sé sola, a realizzare l'intento persecutorio ipotizzato dal ricorrente e a dimostrare la consapevolezza in capo al magistrato della falsità delle accuse mosse).

Riferimenti normativi: Legge 13/04/1988 num. 117 CORTE COST. PENDENTE, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2236

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)