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Sez. L, Sentenza n. 4071 del 27/04/1987 (Rv. 452855 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI MOSSI DALL'ENERGIA ELETTRICA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ PER IL LAVORATORE DI USARE ANCHE NON CONTINUATIVAMENTE MACCHINE ED APPARECCHI CONSIDERATI DALLA LEGGE FONTE DI RISCHIO - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETÀ EX ART. 1 D.R. N. 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*
Stato
decisa il 1987-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/452855-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAIL - ASSICURAZIONE INFORTUNI SUL LAVORO - LAVORAZIONI PROTETTE - IN GENERE - USO DI APPARECCHI MOSSI DALL'ENERGIA ELETTRICA - PRESUNZIONE ASSOLUTA DI PERICOLOSITÀ - NECESSITÀ PER IL LAVORATORE DI USARE ANCHE NON CONTINUATIVAMENTE MACCHINE ED APPARECCHI CONSIDERATI DALLA LEGGE FONTE DI RISCHIO - TUTELA ASSICURATIVA - OBBLIGATORIETÀ EX ART. 1 D.R. N. 1124 DEL 1965 - QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE DI DETTA NORMA IN RELAZIONE AGLI ARTT. 3 E 38 COST. - MANIFESTA INFONDATEZZA.*

L'Obbligo dell'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro in relazione all'uso di macchine, apparecchi ed impianti elettrici di cui all'art. 1 del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 riguarda tutti i lavoratori i quali, anche se incaricati in via principale di mansioni diverse, ed anche se queste abbiano carattere intellettuale e ne comportino l'inquadramento in categorie impiegatizie, si trovino, in ragione dei compiti loro affidati, a dover far uso, non necessariamente continuativo, dei congegni predetti. Essendo la pericolosità di tali congegni (nella specie, macchine elettroniche e meccanografiche, terminali, affrancatrice, telex, centralino telefonico) presunto iuris ed de iure, è sufficiente, ai fini della obbligatorietà dell'Assicurazione, l'adibizione del lavoratore ad uno di detti congegni, ritenuti pericolosi sulla base di una presunzione assoluta che prescinde dal riscontro in concreto dell'effettiva pericolosità degli stessi, mentre la questione di legittimità costituzionale di detta norma, in relazione agli artt. 3 e 38 cost., è manifestamente infondata (attesi anche i rilievi della decisione della Corte costituzionale n. 221 del 1986) in quanto l'insorgere del rapporto assicurativo è pur sempre condizionato dall'esistenza del rischio specifico, anche se minimo, cui è esposto il personale addetto a tali strumenti e non anche qualsiasi altro lavoratore dell'impresa, e perché l'entità del premio è proporzionale a quella del rischio. (V 3726/86, mass n 446606; (V 6309/85, mass n 443408 e 443409; (V 6163/85, mass n 443293; (V 2973/85, mass n 440700; (V 2192/85, mass n 440072; (V 524/82, mass n 418233).*

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 1 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)