Sez. 2, Sentenza n. 1903 del 15/07/1966 (Rv. 323696 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - CONDIZIONI.*
La materia del contendere puo ritenersi cessata quando nel corso del processo sopraggiungano determinate circostanze che, avendo incidenza sulla situazione sostanziale gia prospettata, facciano venir meno la necessita della pronuncia del giudice in precedenza richiesta. Le circostanze sopraggiunte devono, pero, riferirsi a fatti obiettivi, riconosciuti ed ammessi da entrambe le parti, perche, ove su di esse sorga dissenso, nessuna conseguenza giuridica puo derivarne ai fini della predetta cessazione.*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 277 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)