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Sez. L, Sentenza n. 5140 del 12/03/2004 (Rv. 571083 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in sede di legittimità - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione degli accordi aziendali dell'A.M.T. di Catania in tema di indennità di fine lavoro.
Stato
decisa il 2004-03-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/571083-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune e degli accordi sindacali è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione fra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta dalla sentenza impugnata. (Nella specie, la sentenza impugnata, confermata dalla S.C., aveva ritenuto che il rimborso dei contributi, previsto dall'art. 16 del testo unico degli accordi aziendali dell'Azienda Municipale Trasporti di Catania in favore del dipendente collocato anticipatamente a riposo per inabilità fisica, quale emolumento corrisposto in occasione della cessazione del rapporto di lavoro anche se diverso dall'indennità di fine rapporto, fosse assorbito nel trattamento di fine lavoro previsto dall'art. 24 del contratto collettivo nazionale di lavoro).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362, Cod. Civ. art. 1363, Cod. Proc. Civ. art. 360 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)