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Sez. L, Sentenza n. 12496 del 26/08/2003 (Rv. 566264 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE | Incensurabilità in Cassazione - Limiti - Fattispecie relativa alla interpretazione del c.c.n.l. per i dipendenti delle Ferrovie dello Stato.
Stato
decisa il 2003-08-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/566264-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INTERPRETAZIONE

L'interpretazione dei contratti collettivi di diritto comune è riservata al giudice del merito, le cui valutazioni sono censurabili in sede di legittimità soltanto per violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, restando escluso che possa ritenersi ammissibile la mera contrapposizione tra l'interpretazione offerta dal ricorrente e quella accolta nella sentenza impugnata. (Nella specie, la S. C. ha ritenuto esaurientemente motivata ed immune da vizi logici e giuridici, e pertanto ha confermato, la sentenza di merito che aveva escluso che avesse svolto mansioni di capo gestione - corrispondenti alla settima categoria - , superiori rispetto al profilo rivestito, un dipendente delle Ferrovie dello Stato S.p.A., addetto a curare la contabilità relativa agli incassi dei biglietti, la fornitura del materiale cartotecnico al personale di biglietteria e a predisporre i turni di servizio presso una fermata di metropolitana, non costituente stazione, osservando che secondo la declaratoria contrattuale la qualifica richiesta è connessa all'esercizio di mansioni direttive ed alla gestione di impianti di particolare importanza come le stazioni, alle quali è preposto un capo stazione, e allo svolgimento di funzioni di coordinamento e di sorveglianza con utilizzo di strumenti informatici.)

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)