Sez. 1, Sentenza n. 1372 del 09/02/1987 (Rv. 450829 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - RIFIUTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CONTRARIO A BUONA FEDE - ILLEGITTIMITÀ.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - PREMIO - MANCATO PAGAMENTO - IN GENERE - RIFIUTO DELLA GARANZIA ASSICURATIVA CONTRARIO A BUONA FEDE - ILLEGITTIMITÀ.*
In tema di Assicurazione, l'art. 1901 secondo comma cod. civ., il quale prevede la sospensione della garanzia per effetto del mancato pagamento del premio alle scadenze convenute, costituisce applicazione dell'istituto generale dell'eccezione d'inadempimento, di cui all'art. 1460 cod. civ. in applicazione del secondo comma di tale ultima norma, pertanto, deve negarsi all'assicuratore la facoltà di rifiutare la garanzia assicurativa, ove ciò sia contrario a buona fede, come si verifica nel caso in cui l'assicuratore medesimo abbia, sia pure tacitamente, manifestato la volontà di rinunciare alla sospensione (ad esempio, tramite ricognizione del diritto all'indennizzo, ovvero accettazione del versamento tardivo del premio, senza effettuazione di riserve, nonostante la conoscenza del pregresso verificarsi del sinistro). (V 472/81, mass n 410936; (V 2584/60).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1460, Cod. Civ. art. 1901 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)