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Sez. L, Sentenza n. 1445 del 05/03/1986 (Rv. 444840 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE - CONTENUTO IN DEROGA A CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - LEGITTIMITÀ.*
Stato
decisa il 1986-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444840-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - INDEROGABILITÀ - LIMITI - CONTRATTO COLLETTIVO PROVINCIALE - CONTENUTO IN DEROGA A CONTRATTO COLLETTIVO NAZIONALE - LEGITTIMITÀ.*

Il contratto collettivo provinciale - espressione anch'esso di autonomia collettiva - può derogare al contratto collettivo nazionale anche prevedendo eventualmente modifiche peggiorative (per i lavoratori) della disciplina da quest'ultimo posta, atteso che il disposto dell'art. 2077 cod. civ. - che prescrive il divieto di modifiche in pejus - riguarda soltanto i rapporti tra contratto individuale e contratto collettivo e non già i rapporti tra contratti collettivi di diverso livello (nazionale, territoriale, aziendale), i quali invece rientrano nella piena libertà delle parti. (V 4819/85, mass n 442227; (V 1081/84, mass n 433238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)