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Sez. L, Sentenza n. 1227 del 26/02/1986 (Rv. 444701 - 01)

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DIVIETO DI RINUNCIA EX ART. 2113 COD. CIV. E DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 2077 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*
Stato
decisa il 1986-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/444701-01

LAVORO - LAVORO SUBORDINATO - CONTRATTO COLLETTIVO - DISCIPLINA (EFFICACIA) - ACCORDI AZIENDALI - DIVIETO DI RINUNCIA EX ART. 2113 COD. CIV. E DISCIPLINA PREVISTA DALL'ART. 2077 COD. CIV. - INAPPLICABILITÀ - CONSEGUENZE.*

Ai contratti di lavoro aziendali, costituenti anche essi espressione di autonomia collettiva, è inapplicabile sia il divieto di rinuncia ex art. 2113 cod. civ. sia la disciplina dettata dallo art. 2077, secondo comma, cod. civ., con la conseguenza che gli stessi possono derogare, anche in pejus, al trattamento previsto per i lavoratori da un precedente contratto collettivo, mentre anche il contratto aziendale può essere a sua volta derogato, anche in senso peggiorativo per il lavoratore, da un atto negoziale di pari efficacia, avente un più vasto ambito soggettivo di applicazione, qual'è il contratto nazionale. (nella specie, un lavoratore dipendente da un'impresa di navigazione aveva chiesto l'applicazione nei suoi confronti del cosiddetto regime di continuità introdotto dal C.C.n.L. del 12 febbraio 1972 successivamente derogato da un contratto aziendale stipulato dalle stesse organizzazioni sindacali presenti nella contrattazione nazionale a seguito di una grave crisi che aveva colpito l'impresa). (V 1081/84, mass n 433238).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2077, Cod. Civ. art. 2113 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)