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Sez. 3, Sentenza n. 6717 del 09/12/1982 (Rv. 424354 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - SCIENZA O PRESUNZIONE DEL POSSESSO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA CONTROPARTE O DI UN TERZO - OMESSA RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE - MOTIVO DI REVOCAZIONE EX ART. 395 N. 3 COD. PROC. CIV. - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-12-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/424354-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - RITROVAMENTO E SCOPERTA DI DOCUMENTI DECISIVI - RILEVANZA - PRESUPPOSTI - SCIENZA O PRESUNZIONE DEL POSSESSO DEL DOCUMENTO DA PARTE DELLA CONTROPARTE O DI UN TERZO - OMESSA RICHIESTA DI ORDINE DI ESIBIZIONE - MOTIVO DI REVOCAZIONE EX ART. 395 N. 3 COD. PROC. CIV. - DEDUCIBILITÀ - ESCLUSIONE.*

L'impugnazione per revocazione ai sensi dell'art. 395 n. 3 cod. proc. civ., che postula come indefettibile presupposto uno stato di minorata attività difensiva, nel caso in cui la parte soccombente si sia venuta a trovare, a seguito dell'impossibilità, non addebitabile a sua colpa ma dovuta a causa di forza maggiore o a fatto dello avversario, di avvalersi nel giudizio di una prova documentale di valore decisivo, richiede che, la causa di forza maggiore od il fatto dell'avversario abbiano impedito al soccombente non solo l'attività diretta di alligazione agli Atti del documento ma anche la conoscenza della detenzione di esso, o di sua copia, da parte dell'avversario medesimo o del terzo. Un siffatto presupposto non ricorre quando, essendo noto, o dovendosi ragionevolmente presumere, che il documento che si assume decisivo (o copia di esso) sia nella detenzione della controparte o di un terzo, l'istante soccombente non abbia richiesto al giudice, in Sede ordinaria, di emanare un ordine di esibizione, in quanto tale omissione impedisce di dimostrare l'impossibilità di ottenere l'acquisizione al processo del documento, e toglie alla mancata allegazione di questo, il carattere della incolpevole e non superabile menomazione difensiva che la norma intende tutelare. (V 1418/82, mass n 419245; (V 691/80, mass nn 404115 e 404116; (V 4686/76, mass n 383429; (V 29/74, mass n 367518).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 210, Cod. Proc. Civ. art. 395 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)