Sez. 1, Sentenza n. 6704 del 09/12/1982 (Rv. 424339 - 01)
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - DETERMINAZIONE - BENI DI LARGO CONSUMO - DISCIPLINA DEL D.L. N. 427 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - BLOCCO DEL PREZZO DELLE CARNI FRESCHE EX ARTT. 1 E 2 DI DETTO DECRETO - CONTRASTO CON I REGOLAMENTI C.E.E. N. 121 DEL 1967 E N. 805 DEL 1968 - INSUSSISTENZA.*
COMMERCIO (DISCIPLINA AMMINISTRATIVA) - INTERNO - ESERCIZIO DEL COMMERCIO - PREZZI - DETERMINAZIONE - BENI DI LARGO CONSUMO - DISCIPLINA DEL D.L. N. 427 DEL 1973 - APPLICABILITÀ - BLOCCO DEL PREZZO DELLE CARNI FRESCHE EX ARTT. 1 E 2 DI DETTO DECRETO - CONTRASTO CON I REGOLAMENTI C.E.E. N. 121 DEL 1967 E N. 805 DEL 1968 - INSUSSISTENZA.*
In tema di prezzi di beni di largo consumo deve trovare applicazione la disciplina introdotta dal d.l.24 luglio 1973 n. 427 (convertito, con modificazioni, nella legge 4 agosto 1973 n. 496), atteso che il regime di blocco del prezzo delle carni fresche (artt. 1 e 2 n. 1 di detto decreto) non si pone in contrasto con la normativa C.e.E. Di cui ai regolamenti 13 giugno 1967 n. 121 e 17 giugno 1968 n. 805 (concernenti l'organizzazione dei mercati nel settore, rispettivamente, delle carni suine e delle carni bovine), in quanto (come affermato dalla Corte di giustizia con la sentenza 26 febbraio 1976 in causa n. 65/75) i regolamenti C.e.E. In materia di organizzazione di mercato impediscono agli stati membri soltanto l'adozione delle misure che alterino il processo di formazione dei prezzi previsto dall'organizzazione comune di mercato, esponendo perciò a pericolo gli obbiettivi ed il funzionamento della organizzazione medesima, mentre il suindicato regime - implicando non la fissazione di un prezzo massimo d'autorità, ma esclusivamente il divieto di aumento dei prezzi liberamente formatisi e per un limitato periodo (sino al 31 ottobre 1973), con possibilità di revisione, medio tempore, sulla base della normativa e dei prezzi comunitari (secondo comma dell'art. 2 citato) - non era assolutamente destinato ad incidere negativamente sull'organizzazione del mercato comunitario, mirando unicamente a scoraggiare manovre speculative sulle spinte inflattive.*
Riferimenti normativi: Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 1 CORTE COST., Decreto Legge 24/07/1973 num. 427 art. 2 CORTE COST., Legge 04/08/1973 num. 496 CORTE COST., Legge Straniera min. CEE 13/06/1967 num. 121, Legge Straniera min. CEE 17/06/1968 num. 805
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)