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Sez. 6, Sentenza n. 17941 del 16/01/2007 Cc. (dep. 10/05/2007) Rv. 236417 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Richiesta di autorizzazione del P.M. - Attestazione di deposito in segreteria - Necessità - Esclusione - Trasmissione all'ufficio del giudice annotata nel registro di passaggio - Sufficienza.
Stato
decisa il 2007-01-16
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236417-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

Una volta che la richiesta del P.M. di autorizzazione alle intercettazioni di conversazioni o di proroga delle stesse sia stata trasmessa al giudice delle indagini preliminari, è irrilevante che la stessa non sia munita dell'attestazione di deposito presso la relativa segreteria, in quanto la trasmissione dell'atto alla cancelleria del giudice, attraverso la relativa annotazione nel registro di passaggio, che ha natura di atto pubblico, attesta di per sé la formale emissione della richiesta e la provenienza di questa dall'ufficio del pubblico ministero.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)