Sez. 2, Sentenza n. 11921 del 21/02/2007 Cc. (dep. 20/03/2007) Rv. 236222 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto d'intercettazione d'urgenza emesso dal pubblico ministero - Conseguente convalida - Omessa attestazione dell'ora di ricezione del decreto del pubblico ministero e dell'ora di emissione del provvedimento di convalida - Conseguenze - Presunzione di intempestività degli adempimenti di convalida - Esclusione - Prova "aliunde" della tempestività - Ammissibilità.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME
L'omessa attestazione, nel provvedimento di convalida, dell'ora di ricezione del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, e dell'ora di emissione del provvedimento di convalida medesimo, non legittima una presunzione di non tempestività degli adempimenti e conseguentemente la dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, ben potendo risultare "aliunde" il rispetto delle cadenze temporali di legge.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)