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Sez. 2, Sentenza n. 11921 del 21/02/2007 Cc. (dep. 20/03/2007) Rv. 236222 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Decreto d'intercettazione d'urgenza emesso dal pubblico ministero - Conseguente convalida - Omessa attestazione dell'ora di ricezione del decreto del pubblico ministero e dell'ora di emissione del provvedimento di convalida - Conseguenze - Presunzione di intempestività degli adempimenti di convalida - Esclusione - Prova "aliunde" della tempestività - Ammissibilità.
Stato
decisa il 2007-02-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/236222-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

L'omessa attestazione, nel provvedimento di convalida, dell'ora di ricezione del decreto di intercettazione emesso d'urgenza dal pubblico ministero, e dell'ora di emissione del provvedimento di convalida medesimo, non legittima una presunzione di non tempestività degli adempimenti e conseguentemente la dichiarazione di inutilizzabilità dei risultati delle operazioni di intercettazione, ben potendo risultare "aliunde" il rispetto delle cadenze temporali di legge.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 111, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 2, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 com. 3

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)