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Sez. 5, Sentenza n. 6461 del 04/12/2006 Ud. (dep. 15/02/2007) Rv. 235626 - 01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME | Intercettazioni disposte in via d'urgenza dal pubblico ministero - Convalida da parte del giudice - Termine - Deposito del provvedimento in cancelleria con apposizione del relativo timbro - Necessità - Esclusione - Desumibilità della tempestività da altri elementi - Possibilità - Sussistenza.
Stato
decisa il 2006-12-04
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/235626-01

PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - PROVVEDIMENTO DI AUTORIZZAZIONE - PRESUPPOSTI E FORME

L'art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., nello stabilire che, in caso di intercettazioni disposte in via di urgenza del pubblico ministero, "il giudice, entro quarantotto ore dal provvedimento, decide sulla convalida con decreto motivato", non prevede affatto che tale decreto debba essere, entro il medesimo termine, depositato in cancelleria e meno che mai che un tale adempimento debba risultare da un apposito timbro, valendo, quindi, quanto al deposito, la regola generale fissata dall'art. 128 cod. proc. pen., secondo cui esso deve avvenire entro il termine, puramente ordinatorio, di cinque giorni, e dovendosi poi ritenere, quanto alla prova della tempestività della sola "decisione" (unica condizione necessaria per la validità, sotto il profilo temporale, del provvedimento "de quo"), che essa possa risultare anche da elementi diversi dal timbro di deposito (nella specie, attestazione del funzionario di cancelleria).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 128, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 267 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)