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Sez. L, Sentenza n. 6602 del 14/12/1981 (Rv. 417455 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - "EXCEPTIO IUDICATI" - ACCERTAMENTO - CRITERI - "PETITUM" E "CAUSA PETENDI" - ESTREMI RISPETTIVI - PLURALITÀ DELLE DOMANDE PROPOSTE IN SEDE AMMINISTRATIVA IN TEMPI DIVERSI - CONSEGUENTI DIVERSITÀ DELLE RISPETTIVE CONTROVERSIE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1981-12-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/417455-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - IN GENERE - GIUDIZIO AVENTE AD OGGETTO IL RICONOSCIMENTO DELLA PENSIONE DI INVALIDITÀ - "EXCEPTIO IUDICATI" - ACCERTAMENTO - CRITERI - "PETITUM" E "CAUSA PETENDI" - ESTREMI RISPETTIVI - PLURALITÀ DELLE DOMANDE PROPOSTE IN SEDE AMMINISTRATIVA IN TEMPI DIVERSI - CONSEGUENTI DIVERSITÀ DELLE RISPETTIVE CONTROVERSIE - CONFIGURABILITÀ - ESCLUSIONE.*

Al fine di stabilire la fondatezza o meno dell'exceptio iudicati proposta in un giudizio avente ad oggetto il riconoscimento della pensione d'Invalidità, deve considerarsi che, mentre la pensione costituisce il petitum della domanda, la causa petendi, intesa come il titolo o fatto costitutivo della pretesa, non si identifica con i meri fatti invocati a sostegno del titolo stesso, ma si concreta nel fatto giuridico dal quale deriva il diritto alla pensione, e cioè nello stato invalidante che determina una riduzione della capacità di guadagno nella misura prevista dalla legge, mentre le singole cause dello stato di menomazione fisiopsichica si presentano come condizioni materiali che giustificano la causa petendi. Nè la diversità delle controversie può discendere soltanto dall'eventuale presentazione di più domande in Sede amministrativa in tempi diversi, perché l'accertamento del giudice non verte sulla legittimità o fondatezza dei procedimenti amministrativi, bensì sulla sussistenza o meno del diritto, considerato nella sua unitarietà temporale e causale, al conseguimento della pensione di Invalidità.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)