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Sez. L, Sentenza n. 1847 del 17/03/1984 (Rv. 433915 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DELL'ASSICURATO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI - PROPOSIZIONE DI UNA SECONDA ISTANZA IN SEDE AMMINISTRATIVA IN PENDENZA DEL PRIMO GIUDIZIO - EFFETTI NEL SECONDO GIUDIZIO PROMOSSO SUCCESSIVAMENTE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1984-03-17
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/433915-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTROVERSIE - DOMANDA GIUDIZIALE - RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO (IMPROPONIBILITÀ) - INPS - PENSIONI INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - DI INVALIDITÀ (IN PARTICOLARE) - INVALIDITÀ - TEMPO - SENTENZA DI RIGETTO DELLA DOMANDA DELL'ASSICURATO - PASSAGGIO IN GIUDICATO - EFFETTI - PROPOSIZIONE DI UNA SECONDA ISTANZA IN SEDE AMMINISTRATIVA IN PENDENZA DEL PRIMO GIUDIZIO - EFFETTI NEL SECONDO GIUDIZIO PROMOSSO SUCCESSIVAMENTE - LIMITI.*

In tema di pensione d'Invalidità, la sentenza di rigetto della domanda dell'assicurato spiega autorità di giudicato, in ordine alla esclusione di uno stato invalidante, solo con riferimento alla situazione in atto al momento della relativa pronuncia. Pertanto, qualora venga proposta, ancorché in pendenza del primo giudizio, una seconda istanza di pensione in Sede amministrativa, e poi, definito detto giudizio con l'indicata pronuncia di rigetto, una seconda domanda in Sede giudiziaria, quella seconda istanza amministrativa deve ritenersi idonea a far insorgere il potere-dovere dell'INPS di provvedere, e, quindi, a rendere procedibile la seconda domanda in relazione alla disciplina fissata dall'art. 443 cod. proc. civ. (sul rapporto fra procedimento amministrativo e procedimento giurisdizionale), ove l'ulteriore iniziativa dell'assicurato sia riferibile a fatti successivi al suddetto giudicato. (V 5349/83, mass n 430265; (V 6789/82, mass n 424425).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2909 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 324 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 443, Disp. Att. Cod. Proc. Civ. art. 149, Legge 18/12/1941 num. 1368 art. 149, Regio Decr. Legge 14/04/1939 num. 636 art. 10 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)