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Sez. L, Sentenza n. 2790 del 14/05/1979 (Rv. 399108 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DECORRENZA - EFFICACIA RETROATTIVA - NOZIONE.*
Stato
decisa il 1979-05-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/399108-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - DECORRENZA - EFFICACIA RETROATTIVA - NOZIONE.*

L'art 429, comma terzo, cod proc civ, nel testo fissato dall'art 1 legge 11 agosto 1973 n 533, ove prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione del valore del suo credito, va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno indicato, sia intervenuto prima dell'entrata in vigore della citata legge. (Conf 4273/78, mass n 393924; (Conf 2725/78, mass n 392105; (Conf 309/77, mass nn 386215 e 386216).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 1 CORTE COST., Legge 11/08/1973 num. 533 art. 20 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)