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Sez. L, Sentenza n. 4306 del 05/07/1980 (Rv. 408177 - 01)

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - RETROATTIVITA.*
Stato
decisa il 1980-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/408177-01

PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI IN MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTO DI PRIMO GRADO - SENTENZA - DI CONDANNA - SVALUTAZIONE MONETARIA - RIVALUTAZIONE EX ART 429 COD PROC CIV - RETROATTIVITA.*

Il terzo comma dell'art 429 cod proc civ, il quale prevede che la Determinazione del maggior danno eventualmente subito dal lavoratore per la diminuzione di valore del suo credito va fatta con decorrenza dal giorno della maturazione del relativo diritto, ha efficacia retroattiva, nel senso del riconoscimento di quel maggior danno anche con riguardo alla svalutazione monetaria che, dal giorno indicato, sia intervenuta prima dell'entrata in vigore della legge citata. (Conf 2790/79, mass n 399108; (Conf 4273/78, mass n 393924).*

Riferimenti normativi: Preleggi art. 11 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 429 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)