Sez. 2, Sentenza n. 851 del 31/01/1983 (Rv. 425606 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - AZIONI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - AZIONI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
Il singolo comproprietario è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune (nella specie: Azione di rivendicazione). (V 734/82, mass n 418548; (V 4364/81, mass n 415054; (V 4245/81, mass n 414921).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)