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Sez. 2, Sentenza n. 851 del 31/01/1983 (Rv. 425606 - 01)

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - AZIONI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1983-01-31
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/425606-01

COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - LITE TRA COMPROPRIETARI E TERZI - LITISCONSORZIO NECESSARIO - AZIONI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - ESPERIBILITÀ DA PARTE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO NECESSARIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*

Il singolo comproprietario è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune (nella specie: Azione di rivendicazione). (V 734/82, mass n 418548; (V 4364/81, mass n 415054; (V 4245/81, mass n 414921).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 948, Cod. Civ. art. 1100, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)