Sez. 2, Sentenza n. 734 del 08/02/1982 (Rv. 418548 - 01)
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - AZIONI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - NEI CONFRONTI DEI TERZI O DEI COMPROPRIETARI - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
COMUNIONE DEI DIRITTI REALI - COMPROPRIETÀ INDIVISA - AZIONI GIUDIZIARIE - IN GENERE - AZIONI A DIFESA DELLA COSA COMUNE - NEI CONFRONTI DEI TERZI O DEI COMPROPRIETARI - LEGITTIMAZIONE DEL SINGOLO COMPROPRIETARIO - LITISCONSORZIO DEGLI ALTRI COMPROPRIETARI - ESCLUSIONE.*
Il singolo comproprietario è legittimato ad esercitare, senza necessità di litisconsorzio con gli altri comunisti, le azioni a difesa della cosa comune (nella specie: ex art. 1102 cod. civ.), sia nei confronti dei terzi, che di ogni altro partecipante alla comunione. (V 4364/81, mass n 415054; (V 4245/81, mass n 414921; (V 2451/81, mass n 413222; (V 5220/80, mass n 409053).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1102, Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)