diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 10441 del 08/05/2007 (Rv. 596580 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE | Domanda di risarcimento danni onnicomprensiva genericamente formulata - Omessa specificazione della richiesta di risarcimento dei danni non patrimoniali - Irrilevanza - Violazione del principio della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato - Esclusione - Fattispecie in tema di azione di risarcimento dei danni conseguenti a responsabilità riconducibile alla violazione dell'art. 2087 cod. civ. .
Stato
decisa il 2007-05-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/596580-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - VALUTAZIONE E LIQUIDAZIONE - IN GENERE

Non incorre nel vizio di ultrapetizione il giudice che, anche senza una specifica domanda della parte, le attribuisca il risarcimento dei danni non patrimoniali di cui essa risulti aver sofferto in conseguenza del fatto illecito costituente reato posto a fondamento della sua domanda di risarcimento di danni, la quale - salva espressa specificazione - deve ritenersi comprensiva di tutti i danni e, quindi, anche di quelli morali. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito con la quale era stata correttamente inquadrata la fattispecie in questione nell'ambito del danno contrattuale, avendo l'attore dedotto in giudizio la violazione delle misure di sicurezza, ai sensi dell'art. 2087 cod. civ., pur in presenza di una notevole polverosità ambientale, fra cui c'era l'amianto, così rilevando l'erroneità della censura della società ricorrente con la quale si era sostenuto che il giudice del merito aveva errato ad inquadrare l'eccezione di prescrizione del danno morale di cui all'art. 2059 cod. civ. nell'ambito del danno contrattuale escludendo, invece, l'applicabilità della prescrizione breve ai sensi dell'art. 2947 cod. civ., prevista per l'illecito aquiliano).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2043 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2087 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2935 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 112

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)