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Sez. 1, Sentenza n. 11371 del 11/11/1998 (Rv. 520607 - 01)

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE | Inesigibilità del credito vantato dal fallito - Compensazione - Inammissibilità - Credito non esigibile vantato dal fallito - Norma di cui all'art. 1184 cod. civ. - Inapplicabilità.
Stato
decisa il 1998-11-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/520607-01

FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - EFFETTI - PER I CREDITORI - DEBITI PECUNIARI - COMPENSAZIONE

L'art. 56 della legge fallimentare, nell'ammettere la compensazione anche nel caso in cui il credito verso il fallito non sia scaduto prima dell'apertura della procedura concorsuale, non deroga agli altri requisiti richiesti per la operatività della compensazione legale, e non è, pertanto, applicabile nella ipotesi in cui il corrispondente credito del fallito non sia esigibile, senza che possa, in contrario, legittimamente invocarsi l'applicabilità della norma di cui all'art. 1184 in tema di rinunciabilità, da parte del debitore (del fallito), del termine di adempimento stabilito, esplicitamente o implicitamente, in suo favore, onde rendere, per l'effetto, surrettiziamente esigibile nei suoi confronti il credito del fallito, e sottrarsi, così, indebitamente alle regole della "par condicio" della procedura concorsuale.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1184, Cod. Civ. art. 1243, Legge Falliment. art. 56 CORTE COST., Legge 16/03/1942 num. 267 art. 56 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)