Sez. 2, Sentenza n. 21169 del 27/02/2003 Ud. (dep. 13/05/2003) Rv. 224670 - 01
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE | Iscrizione di condanna nel casellario giudiziale - Successiva "abolitio criminis" - Effetto ostativo alla concessione del beneficio - Esclusione - Valutabilità ai fini prognostici ex art. 164, primo comma cod. pen. - Sussistenza.
PENA - SOSPENSIONE CONDIZIONALE
In tema di sospensione condizionale della pena, quando la condanna risultante dal certificato del casellario giudiziale concerne un fatto non costituente più reato per effetto di successiva depenalizzazione, viene meno il dato formale ostativo alla concessione del beneficio ed il giudice deve valutare nel concreto tale elemento, sia pure incisivo e consistente, ai fini del giudizio prognostico previsto dall'art. 164, primo comma, cod. pen.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 164 com. 1, Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 2 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)