Sez. 3, Sentenza n. 20693 del 30/03/2000 Cc. (dep. 22/05/2001) Rv. 219516 - 01
FONTI DEL DIRITTO - LEGGI - LEGGE PENALE - SUCCESSIONE DI LEGGI | Condanna per più reati unificati - Pena ostativa alla concessione della sospensione condizionale - Successiva revoca parziale della sentenza per abrogazione di norme incriminatrici - Riduzione della pena a misura che avrebbe consentito la concessione del beneficio - Concedibilità da parte del giudice dell'esecuzione.
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Nell'ipotesi in cui vi sia stata sentenza di condanna irrevocabile per più reati unificati dalla continuazione ad una pena complessiva ostativa alla concessione della sospensione condizionale della pena, e successivamente intervenga una revoca parziale della sentenza in ordine ad alcuni dei reati unificati, per abrogazione o per dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme incriminatrici, e la pena per i reati residui venga rideterminata in una misura che consentirebbe la concessione del predetto beneficio, il giudice dell'esecuzione può concederlo previa valutazione dei presupposti ed il compimento del giudizio prognostico ex art. 164 cod. pen. che il giudice della cognizione non aveva avuto motivo di effettuare.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 163 CORTE COST., Cod. Pen. art. 164 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 673 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 673 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)