Sez. 6, Sentenza n. 2798 del 14/07/1999 Cc. (dep. 28/09/1999) Rv. 214340 - 01
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI | Tassatività - Ragioni - Conseguenze - Interpretazione estensiva o analogica - Esclusione.
GIUDICE (COD. PROC. PEN. 1988) - RICUSAZIONE - CASI
Le ipotesi di ricusazione si configurano quali norme eccezionali sia perché sono limitative del potere giurisdizionale e in ispecie della capacità processuale del soggetto titolare del relativo ufficio, sia perché consentono un'ingerenza delle parti in materia di ordinamento giudiziario, attinente al rapporto di diritto pubblico fra Stato e giudice e quindi sottratta d'ordinario alla disponibilità delle parti e dello stesso giudice. Da ciò consegue che i casi regolati, le formalità e i termini di proposizione della ricusazione, hanno carattere di tassatività, non soltanto nel senso che non possono essere applicate in via analogica, ma anche nel senso che la loro interpretazione deve essere soltanto letterale, con esclusione di quella estensiva.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 37 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 37 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)