Sez. 6, Sentenza n. 24162 del 24/05/2001 Cc. (dep. 13/06/2001) Rv. 219366 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Perdita di efficacia della misura cautelare per mancata emissione di nuovo provvedimento coercitivo da parte del giudice competente - Successiva applicazione della misura cautelare - Interrogatorio di garanzia - Tempi e modalità di espletamento.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
Allorché la perdita di efficacia della misura cautelare sia dovuta alla mancata emissione, nel termine di venti giorni previsto dall'art. 27 cod. proc. pen., di nuovo provvedimento coercitivo da parte del giudice competente, la successiva adozione del provvedimento medesimo non deve essere preceduta dall'interrogatorio di garanzia, che deve invece avvenire secondo i tempi e le modalità prescritte dall'art. 294 cod.proc. pen. e non secondo la cadenza temporale anticipata imposta dall'art. 302 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)