Sez. 3, Sentenza n. 2762 del 11/07/2000 Cc. (dep. 09/10/2000) Rv. 217748 - 01
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE | Misura cautelare disposta da giudice incompetente - Rinnovazione della misura da parte del giudice competente - Interrogatorio di garanzia - Necessità - Esclusione - Fondamento.
MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - INTERROGATORIO - IN GENERE
In tema di misure cautelari il giudice che abbia ricevuto gli atti da quello dichiaratosi incompetente, e che rinnovi la misura da questo disposta, non deve rinnovare l'interrogatorio della persona "in vinculis" ai sensi dell'art. 294 c.p.p, in quanto l'art. 27 c.p.p. che prevede la possibilità per il secondo giudice di emettere una nuova misura cautelare richiama il solo articolo 292 c.p.p., ma non l'art. 294 c.p.p. (che dispone l'obbligo di interrogare la persona sottoposta alla misura) né l'art. 302 c.p.p. (che prevede la caducazione della misura in caso di omesso interrogatorio nel termine prescritto).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 294 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 294 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)