Sez. 2, Sentenza n. 16617 del 20/03/2002 Cc. (dep. 06/05/2002) Rv. 221717 - 01
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE | Perdita di efficacia per mancato osservanza dell'art. 27 cod. proc. pen. - Nuova applicazione di custodia cautelare - Interrogatorio ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen. - Esclusione.
COMPETENZA (COD. PROC. PEN. 1988) - DICHIARAZIONE DI INCOMPETENZA - MISURE CAUTELARI DISPOSTE
La riapplicazione della custodia cautelare in carcere, a seguito di perdita di efficacia, per mancata osservanza del termine di cui all'art. 27 cod. proc. pen., della precedente ordinanza custodiale emessa da giudice incompetente, non richiede - in assenza di fatti nuovi o di diverse esigenze cautelari rispetto a quelli già valutati nella suddetta ordinanza - la previa effettuazione dell'interrogatorio dell'imputato o indagato, ai sensi dell'art. 302 cod. proc. pen.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 302 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 302 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)