Sez. 1 - , Ordinanza n. 11199 del 28/04/2023 (Rv. 667629 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Ammissione al passivo dei crediti fiscali - Controversie su esistenza e consistenza del tributo - Esame rimesso al giudice tributario - Necessità - Mancata formazione preventiva del ruolo - Contestazione da parte del debitore - Conseguenze.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITA' FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione al passivo dei crediti fiscali, poiché le controversie implicanti una delibazione su esistenza e consistenza del tributo vanno necessariamente rimesse all'esame del giudice tributario, qualora il credito erariale sia stato insinuato senza la preventiva formazione del ruolo e consti contestazione da parte del debitore contribuente, la domanda di ammissione deve essere disattesa da parte del giudice delegato al fallimento, essendogli precluso un giudizio di merito sul credito in parola e sulle relative contestazioni.
DPR 29/09/1973 num. 602 art. 25 CORTE COST., Legge Falliment. art. 93
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)