Sez. 1 - , Ordinanza n. 29806 del 12/12/2017 (Rv. 646847 - 01)
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE | Crediti previdenziali iscritti a ruolo - Ammissione al passivo fallimentare - Modalità - Ammissione con riserva ex art. 88 d.P.R. n. 602 del 1973 - Esclusione - Fondamento.
FALLIMENTO ED ALTRE PROCEDURE CONCORSUALI - FALLIMENTO - PASSIVITÀ FALLIMENTARI (ACCERTAMENTO DEL PASSIVO) - AMMISSIONE AL PASSIVO - IN GENERE
In tema di ammissione allo stato passivo, l'iscrizione a ruolo di una pretesa creditoria di natura previdenziale non consente l'applicazione del meccanismo dell'ammissione con riserva, prevista dagli artt. 87 e 88 del d.P.R. n. 602 del 1973, il quale opera esclusivamente con riferimento ai crediti di natura tributaria, attesa la riserva di giurisdizione ad essi applicabile. Al contrario l'accertamento del credito previdenziale è assoggettato alla giurisdizione del giudice ordinario, il quale la esercita secondo le competenze e le procedure previste dalla legge, mediante l'insinuazione e l'eventuale opposizione allo stato passivo, dovendo anche escludersi, una volta intervenuta la notifica della cartella (ossia dell'estratto di ruolo) al curatore (o al commissario straordinario nell'amministrazione straordinaria), che questi ultimi siano tenuti all'impugnazione ex art. 24, comma 5, d.lgs. n. 46 del 1999 davanti al giudice del lavoro.
Riferimenti normativi: DPR 29/09/1973 num. 602 art. 24, DPR 29/09/1973 num. 602 art. 88, Decreto Legisl. 26/02/1999 num. 46 art. 24, Legge Falliment. art. 92 CORTE COST., Legge Falliment. art. 98 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)