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Sez. 2 - , Sentenza n. 15252 del 24/01/2020 Cc. (dep. 18/05/2020) Rv. 279216 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE | Revoca o sostituzione di misura cautelare - Istanza fondata sulle condizioni di salute di cui all'art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen. - Disposizione di accertamenti anteriormente alla decisione – Obbligo - Fattispecie.
Stato
decisa il 2020-01-24
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/279216-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - ESTINZIONE - IN GENERE

In tema di revoca o sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, la previsione di cui all'art. 299, comma 4-ter, cod. proc. pen., impone al giudice la nomina di un perito se si prospetta una situazione patologica tale da non consentire adeguate cure in carcere, sicché il giudice, quando non è in grado di decidere allo stato degli atti, deve disporre gli opportuni accertamenti sulle condizioni dell'imputato necessariamente prima della decisione sull'istanza. (Fattispecie nella quale la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza del giudice dell'impugnazione cautelare che aveva confermato il rigetto dell'istanza ex art. 275, comma 4-bis, cod. proc. pen., ritenendo insussistente uno stato di salute incompatibile con il regime carcerario, ed aveva contestualmente disposto - in modo ritenuto dalla Corte illogico e contraddittorio - la sottoposizione del ricorrente ad accertamenti sanitari urgenti).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 299 com. 4 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 com. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)